L’Assegno Unico e Universale torna ad essere oggetto di discussione mediatica e non solo, dato che tale contributo può essere destinato anche ad un solo genitore. Ecco quali sono le novità predisposte in merito.
L’arrivo dell’Assegno Unico ha riscosso un grandissimo successo tra le famiglie italiane di ogni grado reddituale, trattandosi di una misura diretta al mantenimento dei minori a carico e che viene stanziato anche in caso di adozione e affidamento, seguendo i canoni previsti dalla legge.
Il contributo economico, inoltre, è stato già confermato per tutto il 2023 con pochi cambiamenti integrati man mano in seduta di richiesta, trattandosi di una misura che assorbe anche gli altri ‘sussidi monetari’ che erano stati stanziati per le famiglie negli anni precedenti. Eppure, è importante ricordare anche quali siano i casi in cui tale misura economica è predisposta solo per uno dei due genitori che detengono la patria potestà del minore.
Assegno Unico ad un solo genitore
Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso dell’ultimo anno sono state davvero numerose le richieste di accesso al contributo economico dell’Assegno Unico, il quale viene erogato alle famiglie dal momento in cui la gravidanza della madre è già giunta al settimo mese di gestazione e che può essere elargito fino al ventunesimo anno di età del figlio in questione.
Una misura economica che in quest’ultimo anno si è rivelata essere necessaria e utile per le famigli italiane, fornendo un valido contributo per le spese mensili da affrontare. Inoltre, esistono dei casi in cui il titolare del sussidio economico diretto al minore può essere solo uno dei genitori. Facciamo riferimento a delle casistiche già gestite all’interno dell’ordinamento giuridico italiano relative alla gestione della separazione tra due genitori oltre che in relazione al divorzio, seguendo quindi la patria potestà genitoriale.
Le novità della nuova normativa
Durante gli ultimi mesi di lavoro realizzati al Governo, anche in relazione alle novità che sono state diramate per l’Assegno Unico e Universale, sono stati definiti i casi specifici in cui tale contributo spetta ad un solo genitore, i quali differiscono tra separazione in caso di convivenza e divorzio nel momento in cui si parla di diritti e doveri derivanti dall’istituzione giuridica regolata dal diritto civile, con particolare attenzione a quanto stabilito dal diritto di famiglia.
L’Assegno Unico, dunque, in caso di separazione spetta ai genitori che hanno ancora l’affidamento congiunto, quindi il fondo va gestito insieme di comune accordo per il bene del minore. Inoltre, può essere destinato ad un solo genitore nel momento in cui entrambi hanno disposto così in un accordo tra le parti che l’assegno venga canalizzato sul conto corrente del ‘genitore’ che abita stabilmente con il minore o i minori.
Parzialmente diverso nel caso in cui si tratti di ex coniugi con divorzio, o status di separazione in attesa di sentenza. In questo le possibilità per l’accredito sono le seguenti:
- l’Assegno Unico e Universale segue il genitore che esercita la patria potestà, in assenza di affidamento congiunto;
- il contributo è diretto a un solo genitore nel momento in cui in sede di separazione in attesa di divorzio viene concordato diversamente, il quale segue quindi il genitore con il quale abita il minore;
- il sussidio viene destinato a un solo genitore previa decisione del giudice prima dello status di separazione o sentenza di divorzio.
In relazione all’accredito dell’Assegno Unico e Universale esiste anche una terza casistica che si articola nel seguente modo sia in caso di separazione di Fatto o Legale, ma anche a seguito della sentenza di divorzio. A intervenire anche in questi casi è sempre il giudice che può predisporre che tutti i contributi pubblici, come nel caso appunto dell’Assegno Unico, vengano gestiti unicamente dal genitore con il quale vive stabilmente il minore, fornendo ciclicamente in piano di spese e investimenti effettuati per il bene del figlio.